Ufficio di riferimento: Ufficio Anagrafe
Responsabile del Procedimento: Paola Paleni - istruttore amm.vo
E-mail: info@comune.lenna.bg.it
Telefono: 0345 81051
Soggetto con potere sostitutivo: Stefano Ambrosioni - SINDACO
E-mail Sostituto: info@comune.lenna.bg.it
Telefono Sostituto: 0345 81051
La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d’ufficio sulla base di informazioni pervenute. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati con comunicazione scritta e con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi modulistica allegata). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare un procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell’arco di dodici mesi.
Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art. 11 comma c) DPR 223/1989 (“trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.
Modalità di presentazione della segnalazione
Irreperibilità sul territorio comunale.
Mancata dichiarazione dimora abituale per i cittadini stranieri extracomunitari.
Nessuna
nessuno
DPR 30/05/1989 n. 223
Legge 470/1988
Il procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell’arco di diversi mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni. La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art. 11 comma c) DPR 223/1989 (“trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura